Voto fuori sede: nuove disposizioni per gli elettori
Dettagli della notizia
La legge 9 ottobre 2026, n. 180, introduce nuove disposizioni per consentire agli elettori fuori sede di votare nel Comune in cui si trovano temporaneamente, in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dalla Costituzione.
04 Novembre 2026
Descrizione
Iscrizione nell'elenco annuale comunale degli elettori fuori sede
La L. 180 del 9/10/2026 all’art. 8 disciplina l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
A chi è rivolto
Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.
Possono, quindi, chiedere l’iscrizione nell’elenco:
- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, co.2 e 3);
- gli elettori che, per motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co.4);
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
Termini di presentazione della domanda
La norma prevede tre termini differenti in base alla categoria cui si appartiene e al momento in cui si manifesta la condizione di elettore fuori sede:
- entro il 31 dicembre (in caso di studio o lavoro se le condizioni sono già in essere), l'iscrizione vale per le consultazioni che si terranno nell’anno successivo;
- entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque entro e non oltre il 45° giorno antecedente le consultazioni (in caso di studio o lavoro se le condizioni sorgono dopo il 31/12) l'iscrizione vale per le consultazioni dell’anno in corso;
- entro e non oltre il 45° giorno antecedente le consultazioni (per motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico se le condizioni sorgono dopo il 31/12) l'iscrizione vale per le consultazioni dell’anno in corso;
L’iscrizione nell’elenco degli elettori fuori sede del comune di temporaneo domicilio ha validità annuale. L’elettore che intende votare fuori sede anche l’anno successivo dovrà presentare una nuova domanda nei termini.
Modalità di presentazione della domanda
Per richiedere l’iscrizione è sufficiente presentare domanda al comune di temporaneo domicilio su apposito modulo predisposto dal Ministero dell’Interno, compilato e firmato, allegando copia di:
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria relativa al ricovero, alla terapia o al trattamento e alla relativa durata), ovvero dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la predetta condizione, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per le dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000);
Chi è temporaneamente domiciliato nel Comune di Montegridolfo può presentare la modulistica con una delle seguenti modalità:
- via PEC, in allegato, a comune.montegridolfo@legalmail.it
- via mail, in allegato, a segreteria@comune.montegridolfo.rn.it
- in originale presso l’ufficio elettorale del Comune di Montegridolfo
L’iscrizione nell’elenco degli elettori fuori sede presso il Comune di Montegridolfo (in quanto comune di temporaneo domicilio) consente di votare nel seggio elettorale di Montegridolfo in occasione delle elezioni politiche, europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione che si terranno nell’anno successivo (in caso di domanda presentata entro il 31/12) o nell’anno stesso (in caso di studio/lavoro se la condizione sorge dopo il 31/12 o in caso di motivi di cura/caregiver familiari/genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia/trattamento medico).
Coloro che invece sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montegridolfo e per motivi di studio, lavoro, cure mediche o assistenza come caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico sono temporaneamente domiciliati (per almeno 9 mesi in caso di studio o lavoro, 3 mesi negli altri casi) in un altro Comune, purché fuori regione Emilia-Romagna, se interessati all’inserimento nell’elenco degli elettori fuori sede, devono far pervenire la richiesta al Comune di temporaneo domicilio, con le modalità indicate sul sito comunale di riferimento.
Revoca della domanda
La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6). Il Comune che riceve la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione.
Ulteriori informazioni
L’ufficio elettorale provvede all’inserimento dell’elettore nell’elenco degli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati nel proprio territorio solo dopo aver effettuato le necessarie verifiche circa il rispetto dei tempi di presentazione della domanda, la collocazione del comune di iscrizione elettorale in una regione differente, la durata minima di permanenza nel comune di domicilio e la completezza della documentazione allegata.
Entro il 10° giorno antecedente la consultazione l’Ufficio Elettorale fa pervenire all’elettore l’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione di voto. L’attestazione è consegnata con le modalità indicate dall’elettore nella domanda (via mail/PEC o ritiro presso l’Ufficio Elettorale).
L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
Ulteriori informazioni su: https://www.interno.gov.it/it/notizie/voto-fuori-sede-politiche-europee-e-referendum-online-istruzioni-viminale-comuni
Ufficio Elettorale: 0541/855054 – demografici@comune.montegridolfo.rn.it
Si allega modulo di domanda.