Descrizione
Normativa: (Art. DPR n. 380/01 – modificato dal D.Lgs. n.222/2016)
Utilizzo della CILA
Nel testo unico dell’edilizia è stato inserito appositamente un nuovo articolo. (Art. 6/bis).
Si potrĂ utilizzare sempre per gli interventi giĂ previsti, es.:
Manutenzione straordinaria – Interventi e opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti NON STRUTTURALI[1] degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Nell'ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico.
- Opere interne, NON sulle parti strutturali degli edifici.
- Restauro e risanamento conservativo, NON sulle parti strutturali degli edifici.
- Modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con opere NON strutturali.
- Le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che NON riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.
Estensione degli interventi soggetti a CILA[2]
Con la nuova normativa, è stato notevolmente ampliata la sfera di impiego della CILA, infatti, vi sono stati inseriti tutti gli interventi non ricompresi:
- Nell’attività edilizia libera. (Art. 6 DPR 380/01).
- In quelli che richiedono la Scia normale/super. (Artt. 22 e 23 DPR 380/01).
- In quelli che richiedono il permesso di costruire. (Art. 10 DPR 380/01).
Titolo abilitante:CILA”, nel rispetto delle norme di settore e degli strumenti urbanistici, a condizione che NON porti modifiche[3]:
- alla superficie e volumetriacomplessiva,
- al prospetto; alla sagoma(possibile con la SCIA normale);
- all’uso in atto.
Esempi lavori che NON devono riguardare le PARTI STRUTTURALI dell’edificio:
Apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne. Diversa sistemazione dei locali rispetto al progetto. Diminuzione o aumento del numero delle unitĂ immobiliari.Modifica del rivestimento esterno, (faccia a vista, intonaco, ecc.). Realizzazione locale per volumi tecnici. Paratie antiallagamento.La sostituzione di parti fatiscenti degli edifici. Rifacimento totale della copertura del tetto. Recinzioni, ecc. |
SINTESI
NORMATIVA |
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TITOLO ABILITATIVO |
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CONDIZIONE |
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RESPONSABILI |
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[1]La CILA non può riguardare le parti strutturali dell’edificio. E’ possibile con la CILA anche aumentare il numero delle unità immobiliari.
[2]Prima questa possibilità avveniva con la SCIA normale. Tutti gli interventi che PRIMA erano sottoposti a CIL ora sono liberi.
[3]Questi parametri possono essere invece modificati con il Permesso/SCIA super.