Descrizione
Normativa:
- Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01 (con le modifiche dellโart. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016)
- D. Lgs. n. 222/16, allegato โAโ (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II โ Edilizia -- Attivitร 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 โ (Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)
Comunicazione (CIL) (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01)
Chiunque nellโambito della sua proprietร o utilizzo, nel rispetto della disciplina sottonotata, puรฒ realizzare:
โe-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessitร e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale; |
Trattasi di unโinformazione (Comunicazione dโinizio lavori โCILโ) che lโinteressato presenta per la realizzazione di opere, o per lโinizio di lavori, che abbiano il carattere della contingenza, in altre parole dellโaccidentalitร , per una situazione transitoria.
In altre parole si ha:
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Precarietร delle opere e interventi edilizi
Si definiscono costruzioni precarie quelle facilmente rimuovibili destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, che non comportano sostanziali modificazioni a carattere permanente dei luoghi in cui si collocano, in modo puramente occasionale e momentaneo. Nel particolare, la precarietร sโindividua nella provvisorietร oggettiva delle necessitร , in altre parole nellโesigenza che essa รจ destinata ad assolvere.
Condizioni limitative
Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dellโattivitร edilizia, รจ possibile eseguire le opere in parola salvo piรน RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:
- Le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PRG, regolamento edilizio, altri piani che regolamentano in modo diverso gli interventi liberi o soggetti a comunicazione).
- Le norme antisismiche (di cui alla specifica normativa).
- Le norme riguardanti la sicurezza nel luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
- Le norme antincendio (normativa dei vigili del fuoco).
- Le norme igienico โ sanitarie (normative riguardanti le caratteristiche e dimensioni dei locali).
- Le norme relative allโefficienza energetica (D. Lgs. n. 192/95 e s.m.i.).
- Le norme relative alla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/08).
- Le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, (D. Lgs. n. 42/04).
- Le disposizioni contenute nella normativa idrogeologica.
Altre prescrizioni previste da speciali normative di tutela.
Periodo di utilizzo
- Massimo 90 giorni dalla presentazione della COMUNICAZIONE.
- Trascorso tale periodo le opere devono essere rimosse, oppure disciplinate, con il titolo abilitativo, (secondo i casi: Permesso/SCIA alternativa, super, SCIA normale/CILA, conformemente agli strumenti urbanistici)
Opere previste nello specifico nel glossario (DM 2 marzo 2018) e soggette a Comunicazione โCILโ
Il decreto contenente il glossario concernente gli interventi liberi tratta inoltre alcune opere NON LIBERE ma soggette a Comunicazione โCILโ, anche in questo caso, nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dellโattivitร edilizia.
Opere ed interventi edili contingibili urgenti e temporanei in area privata (previsti dal DM 2 marzo 2018 allegato 1 โ Glossario dal numero 53 al 58) (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II โ Edilizia - Attivitร 26)
(Vi rientrano anche le pertinenze, tettoie, box, ecc. a condizione che vi siano esigenze contingenti e temporanee, dimostrabili) (Non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea dโappoggio adeguata. Significa che puรฒ essere smontato con facilitร ) |
(Con le autorizzazioni di settore) |
(Che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni, dove รจ prevista una partecipazione fuori dalla normalitร ) |
(Secondo le dimensioni potrebbe essere necessario il titolo abilitativo, dove un tecnico abilitato garantisce le condizioni di sicurezza dellโimpianto) (Non stabilmente infisse al suolo, non significa non renderle stabili e in sicurezza, con una platea dโappoggio adeguata. Significa che possono essere smontate con facilitร ) |
(Attrezzature ed impianti per gli stand espositivi) (Non stabilmente infissi al suolo, non significa non renderli stabili e in sicurezza, con una platea dโappoggio adeguata. Significa che possono essere smontati con facilitร ) |
(Parcheggi temporanei, senza opere edili, in deroga alla destinazione dโuso, che sono predisposti in occasione di particolari manifestazioni importanti, dove รจ prevista una partecipazione fuori dalla normalitร . ร consentita la regolamentazione della viabilitร , la delimitazione dei box (con barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto della vegetazione esistente.) |
Esempio di altre opere ed interventi edili contingibili urgenti e temporanee in area privata (anche in questo caso elenco non esaustivo)
- Baracca, anche quella dotata dโinvolucro precario, in altre parole prive di rigidezza propria, quali teli, membrane e simili.
- Baraccamento. Bersรฒ. Box in metallo. Capanno. Casotto. Chiosco. Copertura
- Eliminazione di un pericolo immediato. Pedana. Pensilina. Pergolato con copertura rigida
- Pertinenza (max. 20% volumetria dellโunitร principale). Puntellamento e consolidamento
- Serre mobili. Tettoia. Transennamento di area. Ecc. ecc.
ATTENZIONE! Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria lโasseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza. |
Presentazione della COMUNICAZIONE
La COMUNICAZIONE deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, asยญsuntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato unificato predisposto dallโANCI (o regionale)
Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE
La COMUNICAZIONE deve essere presentata presso lo Sportello unico per lโEdilizia (SUE) in Via ..............................................., n. ............, tel. .............................., orari .......................................................... o trasmessa via e-mail o PEC, nellโapposito stampato unificato, allegando, secondo lโintervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE, allโinterno delle attivitร produttive
La COMUNICAZIONE deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attivitร produttive (SUAP) in Via ....................................................................................................., n. ..............., tel. ................................, orari ................................................................ o trasmessa via e-mail o PEC, nellโapposito stampato unificato, allegando, secondo lโintervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Adempimenti del titolare della COMUNICAZIONE
- Se dovuti, vi รจ lโobbligo di richiedere autonomamente gli atti di assenso per la presentazione della COMUNICAZIONE
ร fatta salva la possibilitร , per lโinteressato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla COMUNICAZIONE da presentare. (Non vi provvede il Comune).
- Lโindicazione del nome dellโimpresa e del direttore dei lavori - Non dovuta -
La normativa NON prevede lโobbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, il nome del costruttore/direttore dei lavori, ovvero dellโimpresa. Ne deriva che le opere possono essere realizzate in economia, nel rispetto delle normative correlate di settore.
Lโinteressato, (in altre parole chi ha presentato la COMUNICAZIONE), ha lโobbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, entro 90 giorni dalla presentazione, (utilizzando lo specifico stampato unificato ANCI o regionale). La norma non parla di proroga, ma si ritiene che possa essere richiesta e concessa in relazione alla motivazione ed al caso specifico. Dopo tale termine lโopera diventa abusiva (se soggetta a titolo abilitante) e risponde al sistema sanzionatorio previsto, in realizzazione alle caratteristiche dellโintervento. |
Adempimenti dello Sportello unico
- Ricevuta alla presentazione della COMUNICAZIONE ed avvio del procedimento
La disciplina prevede che allโatto della presentazione della COMUNICAZIONE lo Sportello rilasci immediatamente, (anche in via telematica), una ricevuta che ne attesta lโavvenuta presentazione.
Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica allโinteressato lโavvio del procedimento, contenete altresรฌ lโindicazione:
- Dellโamministrazione competente.
- Della persona responsabile del procedimento.
- Dellโufficio in cui si puรฒ prendere visione degli atti.
- Verifica validitร della COMUNICAZIONE
Se la verifica รจ positiva e la COMUNICAZIONE รจ conforme alla normativa, comunica allโinteressato la validitร della stessa.
- Richiesta di ulteriore documentazione - Elementi ostativi allโaccettazione della COMUNICAZIONE - Provvedimento di conformazione alle norme
Nellโipotesi che laCOMUNICAZIONE sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, per esempio, in assenza degli stessi requisiti e presupposti richiesti o nella documentazione per lo svolgimento dellโattivitร edilizia, e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) lโufficio comunica al titolare, che vi sono elementi ostativi allโaccettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.
Anche in questo caso lโefficacia dellโatto deve essere ritardata in attesa della fine dellโiter procedurale.
- Divieto di costruire le opere o iniziare o proseguire i lavori
La mancata conformazione della COMUNICAZIONE comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (con specifica ordinanza notificata) e lโapplicazione, nella seconda ipotesi, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con COMUNICAZIONE inidonea, delle sanzioni previste, se ricorrenti.
ATTENZIONE! Lโesecuzione di opere, non rientranti fra quelle soggette a COMUNICAZIONE (CIL), comunque comunicate, pur nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, allโadozione dei provvedimenti sanzionatori indicati dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).
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Validitร e decadenza della COMUNICAZIONE
- Efficacia: Immediatamente dopo la presentazione, (o periodo diverso indicato dalla regione).
- Validitร : 90 giorni dalla data di presentazione, (o periodo diverso indicato dalla regione).
Titolo da esibire nel luogo delle opere o lavori
La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, รจ provata con la copia della COMUNICAZIONE, da cui risulti la data di ricevimento della stessa.
Cartello di cantiere
Lโattivitร edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente lโobbligo dellโesposizione del cartello di cantiere. Peraltro il comune puรฒ prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresรฌ anche la sanzione in caso dโinosservanza. In tale ipotesi, trattandosi di semplice violazione amministrativa, trova applicazione appunto la sanzione pecuniaria indicata dalla stessa normativa che prevede lโadempimento.
SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
- Mancata COMUNICAZIONE (CIL) al Comune.
Lโesecuzione di opere ed interventi edili IN condizioni di contingibilitร e straordinarietร senza la presentazione della COMUNICAZIONE, non รจ attualmente sanzionabile dalla legislazione statale. La stessa normativa regionale, o il Comune, con deliberazione, ordinanza, potrebbero prevedere la sanzione pecuniaria. (Nella regione Emilia R. la sanzione prevista รจ di โฌ. 1000, come per la CILA)
- Mancata COMUNICAZIONE di fine lavori. (Come sopra)
- Lโesecuzione di opere ed interventi edili NON in condizioni di contingibilitร e straordinarietร con o senza la presentazione della COMUNICAZIONE, รจ soggetta a sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una pertinenza soggetta a CILA risponderร alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dallโart. 6/bis DPR n, 380/01, ovvero 1000 โฌ, o legge regionale, con la rimessa in pristino, in caso di vincoli e nei casi previsti dalla regione).
Disciplina della COMUNICAZIONE (CIL) nelle aree terremotate
Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. In particolare: "Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).